FISCALI
Questa legge propone di introdurre una serie di misure fiscali significative, mirate a sostenere i contribuenti e ad incentivare la crescita economica. Tra le varie novità a livello fiscale segnaliamo:
- il trattamento integrativo: si riconfermano le regola già stabilite nel 2024. Mantenendo una somma di 1.200 euro destinata ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. Questo importo sarà erogato a condizione che l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi pensionistici e alcuni assimilati) sia superiore alla detrazione per lavoro, ridotta di 75 euro in base al periodo di lavoro nell’anno. Per i lavoratori dipendenti (esclusi pensionati) con un reddito fino a 20.000 euro, è prevista una somma non tassabile la quale viene calcolata come segue: 7,1% per redditi fino a 8.500 euro; 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro e 4,8% per redditi oltre 15.000 euro. Per coloro che hanno un reddito superiore a 20.000 euro, spetta una detrazione dall’imposta lorda: 1.000 euro per redditi tra 20.000 e 32.000 euro; un importo calcolato per redditi tra 32.000 e 40.000 euro. Le somme e le detrazioni saranno riconosciute automaticamente dai sostituti d’imposta al momento dell’erogazione delle retribuzioni, con un successivo conguaglio per verificare la spettanza. Il recupero avverrà in dieci rate mensili, a partire dalla prima retribuzione successiva al conguaglio, nel caso in cui l’importo superi i 60 euro. Inoltre, si considerano le quote esenti per ricercatori residenti all’estero e lavoratori rimpatriati, e il reddito complessivo è calcolato al netto del reddito dell’abitazione principale e delle pertinenze.
- Le detrazioni per familiari a carico: in particolare le detrazioni IRPEF saranno riviste con un focus particolare su questa tipologia di detrazioni, questa azione è volta a migliorare la situazione economica delle famiglie italiane. La detrazione per figli a carico di 950 euro si applicherà esclusivamente ai figli di età inferiore a 30 anni, eccezione nel caso di disabilità accertata. Per quanto riguarda i familiari conviventi diversi dai figli essa viene limitata ai soli ascendenti. Inoltre, la detrazione non viene riconosciuta ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente allo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.
- Il regime forfetario: si eleverà da 30.000 a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente, se si supera questa cifra sarà precluso l’accesso al regime forfetario.
- l’assoggettamento a IVA della formazione a imprese di somministrazione di lavoro: è prevista l’imponibilità, ai fini IVA, delle prestazioni di formazione fornite ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro. Data l’incertezza interpretativa precedente, si salvaguardano i comportamenti dei contribuenti adottati prima dell’entrata in vigore di questa disposizione, a condizione che non siano intervenuti atti definitivi e non si proceda a rimborsi d’imposta. Per quanto riguarda le liti pendenti in materia, in ogni stato e grado di giudizio, su richiesta di parte, si riconosce la possibilità di definire tali contenziosi mediante il versamento della maggiore IVA accertata, senza obbligo di pagamento di interessi e sanzioni.
- la tassazione fringe benefit per auto concesse in uso ai dipendenti: a partire dal 1° gennaio 2025, per promuovere l’uso di autovetture a basso impatto ambientale, verranno aggiornate le percentuali applicabili sulla percorrenza convenzionale di 15.000 km all’anno, in base ai costi indicati nelle tabelle dell’Automobile Club d’Italia (ACI). Per i nuovi autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025, si applicherà il 50% dell’importo calcolato sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, utilizzando il costo chilometrico di esercizio fornito annualmente dall’ACI entro il 30 novembre, al netto di eventuali somme trattenute dal dipendente. Tuttavia, per i veicoli a batteria con trazione esclusivamente elettrica, la percentuale sarà ridotta al 10%, mentre per i veicoli ibridi plug-in, la percentuale sarà fissata al 20%.
- i pagamenti tracciati di alcune spese ai fini delle imposte sui redditi: anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, si applica la disciplina favorevole già prevista dalla legge di bilancio per il 2024, relativa all’esclusione dal reddito imponibile dei fringe benefits per i lavoratori dipendenti. Questo regime prevede un aumento del limite di esenzione da 258,23 euro a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico e a 1.000 euro per gli altri dipendenti. Inoltre, rientrano nell’esenzione anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, come acqua, energia elettrica e gas naturale. Le esenzioni riguardano anche la base imponibile previdenziale, e il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro il diritto all’esenzione, fornendo il codice fiscale dei figli a carico. Un’importante novità della Legge di Bilancio 2025 consiste nell’esclusione dal reddito fino a 5.000 euro annui per somme erogate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati. Tuttavia, questa misura è riservata a lavoratori assunti a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, con un reddito non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente l’assunzione, che abbiano trasferito la residenza a oltre 100 km dal comune di origine, autocertificato nei sei mesi precedenti l’assunzione. L’esclusione dal reddito può essere utilizzata solo per i primi due anni dall’assunzione. Si tratta di un’agevolazione esclusivamente fiscale, che non influisce sui contributi previdenziali, ma le somme esentate sono soggette all’aliquota di contribuzione sociale e sono incluse nel calcolo dell’ISEE e per l’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali. La disposizione si riferisce a somme erogate per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei “fabbricati locati”, e si prevede che l’Agenzia delle Entrate fornisca chiarimenti sulla definizione di “fabbricati”, che dovrebbero essere considerati come unità immobiliari ad uso abitativo. Infine, la conferma della deroga alla soglia di esenzione per tre anni, anziché per un solo anno come in passato, offre una maggiore stabilità alla misura, seppur limitata al triennio.
- la proroga maggiorazione del costo del personale: viene prorogata, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due anni successivi (ossia per i periodi d’imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, 2026 e 2027), la misura introdotta dall’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023, relativa alla riforma dell’IRPEF. Questa misura prevede un incentivo fiscale per le nuove assunzioni di personale dipendente. Sono inoltre stabilite specifiche regole per il calcolo degli acconti d’imposta.
- la deducibilità stock – option: è previsto che i componenti negativi imputati a conto economico relativi ai piani di stock option siano deducibili, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, solo al momento dell’assegnazione ai beneficiari del piano. Questo criterio di deducibilità si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni, i cui oneri devono essere rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi.
AGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONI
La Legge di Bilancio 2025 prevede agevolazioni alle assunzioni per incentivare l’occupazione, in particolare per giovani e categorie svantaggiate. Queste misure offrono sgravi contributivi significativi alle imprese che assumono nuovi lavoratori, promuovendo così l’inserimento nel mercato del lavoro e la stabilizzazione dei contratti. L’obiettivo è ridurre la disoccupazione, sostenere la crescita economica e favorire l’inclusione sociale. Le due principali misure sono:
- la nuova decontribuzione Sud (2025-2029): la legge di Bilancio introduce un nuovo sgravio contributivo per le imprese che assumono lavoratori nel Mezzogiorno, sostituendo l’agevolazione del 2021 (L. 178/2020). Di seguito i punti salienti:
- Caratteristiche dell’agevolazione:
- Esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL).
- Settori esclusi: agricolo e lavoro domestico.
- Lavoratori: a tempo indeterminato (esclusi apprendisti) nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
- Condizioni per datori con oltre 250 dipendenti:
- L’esonero è concesso solo se il datore dimostra un incremento occupazionale annuale.
- Percentuali e limiti per anno:
Anno | Percentuale | Importo massimo (€) | Durata (mesi) |
---|---|---|---|
2025 | 25% | 145 | 12 |
2026 | 20% | 125 | 12 |
2027 | 20% | 125 | 12 |
2028 | 20% | 100 | 12 |
2029 | 15% | 75 | 12 |
- Normative Aggiuntive:
- a) Esclusioni: non si applica a apprendistato e enti ecclesiastici.
- b) Condizioni: rispetto della regolarità contributiva e obblighi di assunzione per soggetti disabili.
- c) Non cumulabilità: con altri esoneri previsti dal DL 60/2024.
- d) “De minimis”: per datori con massimo 250 dipendenti.
- e) Autorizzazione UE: necessaria per datori non rientranti nelle PMI secondo il reg. UE n. 651/2014.
- Conguaglio annuale: rappresenta la riconciliazione delle somme a fine anno, dove si effettuano i calcoli finali per determinare eventuali differenze.
- Conguaglio a debito: si verifica quando il lavoratore deve versare somme aggiuntive rispetto a quelle già trattenute. Questo può accadere se le ritenute effettuate durante l’anno sono state inferiori rispetto a quanto dovuto.
- il rifinanziamento bonus giovani, donne e Zes – comma 404 art. 22 a:
a) Bonus Giovani
- Incremento limite di spesa:
Anno Incremento (€ milioni) 2024 +0,7 2025 +16,3 2026 +15,9 2027
+5,6
- Benefici:
- Esonero totale dai contributi previdenziali (esclusi premi e contributi INAIL) per i datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale under 35.
- Durata: massimo 24 mesi.
- Importo massimo:
- 500 euro mensili per lavoratore.
- 650 euro mensili per lavoratori assunti in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
- Esclusioni:
- Rapporti di lavoro domestico e apprendistato (eccetto per apprendistato non proseguito in contratto a tempo indeterminato).
b) Bonus Donne
- Incremento limite di spesa:
Anno Incremento limite di spesa (€ milioni) 2024 +0,4 2025 +14,4 2026 +17.5 2027 +9,1 - Benefici:
- Esonero totale dai contributi previdenziali (esclusi premi e contributi INAIL) per ciascuna dipendente donna assunta a tempo indeterminato.
- Durata: massimo 24 mesi.
- Importo massimo: 650 euro mensili per lavoratrice.
- Criteri di Idoneità:
- Donne senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) per il Mezzogiorno.
- Donne senza impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
- Esclusioni:
- Rapporti di lavoro domestico e apprendistato.
c) Bonus ZES (Zona Economica Speciale)
- Incremento limite di spesa:
Anno |
Incremento limite di spesa (€ milioni) |
2024 | +2,1 |
2025 | +68,9 |
2026 | +73,5 |
2027 |
+28,7 |
- Benefici:
- Esonero totale dai contributi previdenziali (esclusi premi e contributi INAIL) per ciascun dipendente assunto come lavoratore subordinato non dirigente.
- Durata: massimo 24 mesi.
- Importo massimo: 650 euro mensili per lavoratore.
- Criteri di Idoneità:
- Datori di lavoro privati con un massimo di 10 dipendenti nel mese di assunzione.
- Il dipendente deve:
- Avere più di 35 anni.
- Essere disoccupato da almeno 24 mesi.
- Essere assunto in una sede o unità produttiva nella ZES.
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
1. Decontribuzione per le lavoratrici madri:
a partire dal 2025, il comma 219 prevede un parziale esonero contributivo sui contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, rivolto alle lavoratrici dipendenti (escluse quelle domestiche) e alle lavoratrici autonome che non hanno optato per il regime forfetario. Questo esonero è riservato a madri di due o più figli e a coloro che hanno una retribuzione o un reddito imponibile non superiore a 40.000 euro annui. L’esonero sarà valido fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a partire dal 2027, per le madri di tre o più figli, si estenderà fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo. Tuttavia, per gli anni 2025 e 2026, l’esonero non sarà accessibile alle lavoratrici già beneficiarie di altre agevolazioni previste dalla legge di Bilancio 2024. Inoltre, il comma 220 stabilisce che per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS, l’esonero contributivo sarà calcolato in base al livello minimo di reddito stabilito dalla legge n. 233/199. Infine, sarà un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, a definire le modalità attuative, la misura dell’esonero e le modalità di riconoscimento, utilizzando le risorse stanziate di 300 milioni di euro annui.
2. Riduzione contributiva per nuovi Artigiani e Commercianti:
Il comma 186 introduce una riduzione contributiva per i nuovi artigiani e commercianti che si iscriveranno per la prima volta, nel 2025, a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, come previsto dalla legge 233/1990. I lavoratori che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario, possono richiedere una riduzione del 50% dei contributi. Questa riduzione è estensibile anche ai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione sarà valida per 36 mesi continuativi dalla data di avvio dell’attività di impresa o dal primo ingresso nella società, a condizione che avvenga tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. È importante notare che questa riduzione è alternativa ad altre misure agevolative esistenti che prevedono riduzioni delle aliquote e sarà concessa in regime “de minimis”. Per l’accredito della contribuzione, si applicheranno le disposizioni relative ai minimali pensionistici, secondo quanto stabilito dalla legge 335/1995. Infine, per ottenere il riconoscimento della riduzione, i soggetti interessati dovranno presentare una comunicazione telematica all’INPS.
AGEVOLAZIONI FISCALI
1. Bonus affitti per neoassunti a tempo indeterminato:
i commi da 386 a 391 introducono una misura di sostegno per i lavoratori che decidono di trasferire la propria residenza a oltre 100 chilometri dal luogo di lavoro. Il beneficio consiste in un’esenzione fiscale, fino a 5.000 euro annui, per le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro relative ai canoni di locazione e alle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Per poter beneficiare di questa esenzione, il lavoratore deve aver percepito, nell’anno precedente all’assunzione, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro e deve aver trasferito la residenza a una distanza superiore ai 100 chilometri dalla precedente sede di lavoro. A tal fine, è necessario fornire una dichiarazione, secondo l’art. 46 del DPR n. 445/2000, che attesti la residenza nei sei mesi precedenti l’assunzione. Questa esclusione è valida per i primi due anni dalla data di assunzione, non influisce sui contributi e viene considerata ai fini dell’ISEE per l’accesso a prestazioni assistenziali e previdenziali.
2. Detassazione dei premi di risultato:
Il comma 385 prevede una riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, passando dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027. Questa disposizione si applica in conformità con quanto stabilito dall’art. 1, comma 182, della legge 208/2015.
3. Fringe benefit:
Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, i commi 390 e 391 prevedono un’eccezione rispetto a quanto stabilito dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, elevando il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) per i lavoratori dipendenti da 258,23 euro a 1.000 euro (e a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico). Questa esenzione si applica al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché alle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa e degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
4. Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere:
per garantire la stabilità occupazionale e affrontare la significativa carenza di offerta di lavoro nei settori turistico, ricettivo e termale, i commi da 395 a 398 introducono un trattamento integrativo speciale, valido dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025. Questo trattamento, che non contribuisce alla formazione del reddito, ammonta al 15% delle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, in conformità al D.Lgs. N. 66/2003. Possono beneficiarne i lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2024, inclusi i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e quelli del comparto turistico, compresi gli stabilimenti termali. Il trattamento è riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, che deve attestare per iscritto il reddito percepito nel 2024. Le somme erogate saranno indicate nella certificazione unica, e il sostituto d’imposta potrà recuperare il credito maturato attraverso compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997.
5. Detassazione delle mance nel settore ristorazione turismo:
Il comma 520, modificando i commi 58 e 62 dell’art. 1 della L. 197/2022, innalza il limite fino al quale le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche tramite mezzi di pagamento elettronici, sono considerate redditi da lavoro dipendente. Questo limite passa dal 25% al 30% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre, il limite reddituale per l’applicazione della tassazione agevolata è aumentato da 50.000 a 75.000 euro. A partire dal 1° gennaio 2025, le mance ricevute dai lavoratori del settore privato, ricettivo e della ristorazione, con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro, saranno soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno. Queste somme saranno escluse dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL, e non saranno computate ai fini del TFR. Secondo la circ. N. 26/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate, la tassazione sostitutiva è considerata il regime naturale per queste tipologie di reddito, ma i lavoratori possono richiederne la disapplicazione tramite comunicazione scritta. L’imposta sostitutiva sarà applicata dal datore di lavoro, tenendo conto degli importi corrisposti in denaro e attraverso pagamenti elettronici, utilizzando i codici tributo specificati nella risoluzione del 17 marzo 2023. Per il calcolo del limite reddituale, si devono includere tutti i redditi di lavoro dipendente, compresi quelli provenienti da attività diverse da quelle nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. È importante notare che il superamento del limite reddituale non influisce nell’anno in cui si percepiscono le mance, ma rappresenta un ostacolo alla tassazione agevolata delle mance ricevute nell’anno successivo.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
1. Nuovi requisiti per accedere alla NASpI:
In materia di ammortizzatori sociali, la legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo requisito per il riconoscimento della NASpI. A partire dal 1° gennaio 2025, per avere diritto all’indennità, è necessario che intercorra un intervallo minimo tra le dimissioni volontarie da un contratto di lavoro a tempo indeterminato e la cessazione involontaria del contratto successivo che consente l’accesso alla NASpI. In particolare, il comma 171 inserisce la lettera c-bis nell’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 22/2015. Secondo questa disposizione, con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2025, i lavoratori che si sono dimessi e che vengono assunti da un altro datore di lavoro entro 12 mesi, ma successivamente licenziati, non potranno ricevere l’indennità se il nuovo rapporto di lavoro non ha avuto una durata minima di 13 settimane.
2. Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati:
Il comma 187 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025, non sarà erogato il trattamento di disoccupazione previsto dalla legge 402/1975 per i lavoratori rimpatriati a seguito di cessazioni del rapporto di lavoro avvenute all’estero.
3. Proroga ammortizzatori sociali:
I commi da 188 a 195 della legge di Bilancio 2025 prevedono la proroga e il finanziamento di diverse misure di sostegno al reddito, tra cui l’indennità per i lavoratori dei call-center e il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese situate in aree di crisi industriale complessa, che cessano l’attività o affrontano riorganizzazioni o crisi aziendali. Il comma 196 introduce, in via eccezionale, un ulteriore periodo di Cassa integrazione salariale straordinaria, valido fino al 31 dicembre 2025, per le imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 lavoratori dipendenti, che stanno attuando piani di riorganizzazione aziendale complessi e non ancora completati. Questo trattamento è autorizzato previa presentazione di una domanda all’INPS, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015, e in continuità con le tutele già autorizzate, entro un limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2025. Per questo ulteriore periodo non si applicano le procedure e i termini previsti dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 148/1975, relativi alla consultazione sindacale e alla domanda di concessione. Infine, il comma 197 stabilisce che le risorse assegnate alle Regioni nell’ambito del programma GOL possono essere utilizzate anche per finanziare iniziative di formazione promosse dalle imprese a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie identificate dal PNRR, Riforma M5C1 R1.1, in conformità con il regime degli aiuti di Stato.
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA
1. Incentivo al posticipo del pensionamento:
In materia pensionistica, la legge di Bilancio 2025 conferma l’incentivo al posticipo del pensionamento previsto dall’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), apportando però due importanti novità. Innanzitutto, l’ambito di applicazione si amplia, includendo non solo i soggetti che hanno maturato i requisiti per accedere a “Quota 103”, ma anche coloro che hanno accumulato i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne entro il 31 dicembre 2025. Inoltre, viene prevista l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione che sarà interamente versata al lavoratore. Secondo quanto stabilito dal comma 161, i lavoratori dipendenti che soddisfano, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi per “Quota 103” e per il D.L. N. 201/2011 possono rinunciare all’accredito della quota di contributi a loro carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, oltre alle forme sostitutive. Con l’esercizio di questa facoltà, il datore di lavoro non avrà più l’obbligo di versare i contributi a carico del lavoratore per tali forme assicurative, a partire dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente. In parallelo, la somma che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale per la quota di contribuzione a carico del lavoratore, se non fosse stata esercitata la predetta facoltà, sarà corrisposta integralmente al lavoratore e sarà esente da tassazione.
2. Disposizioni in materia di montante contributivo:
Al comma 169, viene data la possibilità agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive, e alla Gestione separata (art. 2, comma 26, della L. 335/1995) di incrementare il montante contributivo individuale. Questa opzione è riservata a coloro per i quali il primo accredito contributivo avviene dopo il 1° gennaio 2025. Gli interessati possono versare all’INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico, fino a un massimo di due punti percentuali. È importante notare che la quota del trattamento pensionistico derivante da questo incremento non sarà considerata nel calcolo degli importi soglia per il diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, come stabilito dall’art. 24, commi 7 e 11, del D.L. n. 201/2011. Tale quota sarà corrisposta, su richiesta, al pensionato dopo che avrà raggiunto i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia, secondo quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo. Inoltre, i contributi versati dal lavoratore per questa maggiorazione sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dell’importo totale versato, in conformità con l’art. 10 del TUIR.
3. Cambio titolo pensionistico:
Il comma 172 abroga, a partire dal 1° gennaio 2025, l’articolo 2-ter del D.L. n. 30/1974. Questa norma permetteva l’utilizzo dei contributi accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria per i pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Con questa disposizione si intende eliminare l’ultima possibilità residua di cambio titolo della pensione, fatta eccezione per la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia. Per i pensionati che potrebbero essere interessati a un cambio di titolo, l’abrogazione della norma comporta la continuazione nella Gestione previdenziale per la liquidazione della pensione e, di conseguenza:
- mantenimento del sistema di calcolo in vigore al momento del pensionamento;
- conservazione dei parametri utilizzati nella liquidazione, in termini di retribuzioni e, per la quota contributiva, del coefficiente di trasformazione che influisce sul calcolo della pensione.
4. Opzione donna:
Per tutto il 2025, viene confermata la misura “Opzione donna”, mantenendo i requisiti anagrafici già previsti per il 2024. Secondo quanto stabilito dal comma 173, che modifica l’articolo 16 del D.L. n. 4/2019, possono accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica minima di 61 anni. Tale età può essere ridotta di un anno per ciascun figlio, fino a un massimo di 2 anni. Le lavoratrici devono trovarsi in una delle seguenti situazioni:
a) Assistenza, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, a un coniuge, a un partner dell’unione civile o a un parente di primo grado convivente con handicap grave, come definito dall’art. 3, comma 3, della L. 104/1992. In alternativa, possono assistere un parente o affine di secondo grado convivente, se i genitori, il coniuge o il partner della persona con handicap grave hanno superato i 70 anni, sono affetti da patologie invalidanti, oppure sono deceduti o assenti;
b) Riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle Commissioni competenti per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74%;
c) Lavoratrici dipendenti o licenziate da aziende con un tavolo di confronto attivo per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, come previsto dall’art. 1, comma 852, della L. 296/2006. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 61 anni si applica indipendentemente dal numero di figli.
5. Quota 103:
Il comma 174, che modifica l’articolo 14.1 del D.L. n. 4/2019, amplia la possibilità di accedere al pensionamento anticipato “Quota 103” anche per coloro che raggiungono i requisiti nel corso del 2025. In particolare, possono accedere al trattamento pensionistico anticipato le persone che, nel 2025, abbiano almeno 62 anni di età e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni. Il diritto acquisito entro il 31 dicembre 2025 può essere esercitato anche in un momento successivo.
Per coloro che maturano i requisiti nel 2025, il trattamento di pensione anticipata sarà calcolato secondo le regole del sistema contributivo stabilite dal D.Lgs. n. 180/1997. Inoltre, il valore lordo mensile riconosciuto non potrà superare 4 volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente per i mesi di anticipo rispetto al momento in cui il diritto maturerebbe, in base ai requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’art. 24, comma 6, del D.L. 201/2011.
Coloro che raggiungeranno i requisiti nel 2025 avranno diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dopo:
- 7 mesi per i lavoratori del settore privato;
- 9 mesi per i dipendenti pubblici.
6. APE sociale:
Il comma 175 estende fino al 31 dicembre 2025 l’applicazione dell’APE sociale, come previsto dai commi da 179 a 186 dell’art. 1 della L. 232/2016. Nel 2025, possono accedere all’APE sociale le persone che hanno almeno 63 anni e 5 mesi, non sono già titolari di pensione diretta e soddisfano uno dei seguenti requisiti:
- Disoccupazione: Si trovano in stato di disoccupazione a causa di licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale secondo l’art. 7 della L. 604/1996, o scadenza del contratto a tempo determinato. Devono aver lavorato per almeno 18 mesi negli ultimi 36 mesi, aver esaurito la prestazione di disoccupazione e avere un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
- Assistenza a persone con handicap: Assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, un coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992). Possono anche assistere un parente o affine di secondo grado convivente, se i genitori o il coniuge della persona con handicap hanno superato i 70 anni, sono affetti da patologie invalidanti, o sono deceduti o assenti, con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
- Riduzione della capacità lavorativa: Hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle commissioni competenti, pari o superiore al 74% e un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
- Lavoratori in attività gravose: Sono lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell’APE sociale, svolgono attività lavorative “gravose” (indicate nell’Allegato C della L. 232/2016) da almeno 7 anni negli ultimi 10 o almeno 6 anni negli ultimi 7, con un’anzianità contributiva di almeno 36 anni. Per operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per ceramica e terracotta, il requisito è ridotto a 32 anni. Per le donne, i requisiti di anzianità contributiva sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di 2 anni (APE sociale donna). In base al comma 176, il beneficio non può essere cumulato con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, fino a un limite di 5.000 euro lordi annui.
7. Pensioni minime:
Il comma 177 prevede un incremento temporaneo dei trattamenti pensionistici pari o inferiori al trattamento pensionistico minimo per gli anni 2025 e 2026, con le seguenti percentuali:
- 2,2% per il 2025;
- 1,3% per il 2026.
Il comma 178, invece, stabilisce:
- un incremento di 8 euro per l’anno 2025 sull’importo mensile delle maggiorazioni sociali relative ai trattamenti minimi, alle pensioni e agli assegni sociali, come previsto dall’art. 38, comma 1, della L. 448/2001.
- un aumento di 104 euro annui nel limite reddituale massimo oltre il quale si perde il diritto al beneficio per il 2025.
8. Pensione per le lavoratrici con 4 o più figli:
Il comma 179 aumenta da 12 a 16 mesi il limite massimo per la riduzione del requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici madri con quattro o più figli. Rimane invariata la riduzione di 4 mesi per ogni figlio. Questo beneficio è riservato esclusivamente alle lavoratrici madri che appartengono al sistema contributivo integrale.
9. Perequazione soggetti residenti all’estero:
Il comma 180, in via eccezionale per l’anno 2025, prevede che i pensionati residenti all’estero non possano beneficiare dell’incremento, previsto come perequazione automatica, sulla misura complessiva dei trattamenti pensionistici individuali per le pensioni superiori al trattamento minimo INPS. Tuttavia, è garantito l’incremento fino a raggiungere l’importo minimo, come maggiorato secondo lo stesso meccanismo di perequazione automatica.
10. Misure in materia di previdenza complementare:
Il comma 181 introduce, a partire dal 1° gennaio 2025, la possibilità per i soggetti il cui primo accredito contributivo è avvenuto dopo il 1° gennaio 1996 (soggetti interamente contributivi) di richiedere, al fine di raggiungere gli importi soglia mensile dell’assegno sociale necessari per accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata, di computare anche il valore di una o più prestazioni di rendita da forme pensionistiche di previdenza complementare, nel caso in cui si opti per la prestazione in forma di rendita. Questa somma si aggiunge all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base. Secondo il comma 183, per i lavoratori che scelgono questa opzione:
- pensione anticipata: il requisito contributivo attuale di 20 anni di contribuzione effettiva sarà aumentato di 5 anni a partire dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori 5 anni dal 1° gennaio 2030. Pertanto, per accedere alla pensione anticipata, saranno necessari 25 anni di contributi dal 2025 e 30 anni dal 2030.
- cumulabilità: la pensione anticipata non potrà essere cumulata, dalla data di decorrenza della pensione fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
ATTENZIONE
Sarà un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato in concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a stabilire i criteri di computo e le modalità di richiesta e certificazione della proiezione della rendita. Inoltre, il comma 183 aumenta, a partire dal 1° gennaio 2030, a 3,2 volte (rispetto alle precedenti 3 volte) l’importo dell’assegno sociale, il valore minimo del trattamento pensionistico maturato, che è requisito per il riconoscimento della pensione anticipata.
MISURE A FAVORE DELLE FAMIGLIE
1. Modifiche alla disciplina:
Il comma 198 modifica la disciplina dell’Assegno di inclusione (AdI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), come stabilito nel Capo I del D.L. 48/2023. In particolare, per quanto riguarda l’assegno di Inclusione (AdI):
- il valore massimo dell’ISEE è aumentato da 9.360 a 10.140 euro e la soglia del reddito familiare del richiedente passa da 6.000 a 6.500 euro. Se il nucleo familiare è composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni, o da queste e da familiari in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, la soglia reddituale è elevata da 7.560 a 8.190 euro.
- in ogni caso, la soglia reddituale è incrementata a 10.140 euro quando il nucleo familiare risiede in un’abitazione in locazione, come indicato nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.
- l’importo massimo della parte dell’assegno che integra il reddito familiare è aumentato da 6.000 a 6.500 euro annui. Tale importo è incrementato a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni o da familiari con disabilità grave o non autosufficienza.
- l’importo massimo dell’assegno per i nuclei familiari residenti in locazione, che corrisponde all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto, è elevato da 3.360 a 3.640 euro annui. Questo importo aumenta a 1.950 euro se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da familiari con disabilità grave o non autosufficienza.
Per quanto riguarda il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), le modifiche prevedono:
- l’aumento del valore massimo dell’ISEE per il nucleo familiare del richiedente da 6.000 a 10.140 euro e la soglia del reddito familiare.
- l’incremento dell’importo del beneficio mensile da 350 a 500 euro.
- La durata del beneficio, che è di un massimo di 12 mensilità, può essere prorogata per ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, se il beneficiario partecipa a un corso di formazione alla scadenza dei primi 12 mesi. Il beneficio economico sarà erogato nei limiti della durata del corso.
2. Bonus per le nuove nascite:
al fine di promuovere la natalità, è stato istituito il bonus nuove nascite, regolato dai commi da 206 a 2028. Questo contributo, pari a 1.000 euro e erogato una tantum, è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025, a condizione che il nucleo familiare del richiedente abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui. È importante notare che le erogazioni dell’assegno unico e universale non influiscono sulla determinazione dell’ISEE. Il bonus è disponibile per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, nonché per i figli di cittadini di paesi non UE che possiedono specifici permessi di soggiorno. La richiesta deve essere presentata all’INPS, e il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF, con il pagamento che avviene nel mese successivo alla nascita o adozione del bambino. Questa misura rappresenta un’importante opportunità di sostegno per le famiglie, incentivando la natalità e offrendo un aiuto economico significativo.
3. Novità per il bonus asili nido:
il bonus asili nido, regolato dall’art. 1, comma 355, della L. 232/2016, presenta due importanti novità. Innanzitutto, il comma 209 stabilisce che, ai fini della determinazione dell’ISEE necessario per l’attribuzione del buono, non saranno considerate le erogazioni relative all’Assegno unico e universale, secondo quanto previsto dal D.Lgs 230/2021. Inoltre, il comma 2011 elimina la condizione che richiedeva la presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni per accedere all’importo massimo del bonus, fissato a 3.600 euro all’anno. Pertanto, per i nati dopo il 31 dicembre 2023, il contributo massimo sarà di 3.600 euro all’anno per le famiglie con un ISEE minorenni fino a 40.000 euro, indipendentemente dalla presenza di un figlio sotto i 10 anni. Per le famiglie con un ISEE minorenni superiore a 40.000 euro, o in caso di assenza di ISEE minorenni, omissioni o difformità nei dati patrimoniali o reddituali autodichiarati, l’importo sarà ridotto a 1.500 euro all’anno. Queste modifiche mirano a rendere il bonus più accessibile e a sostenere le famiglie in modo più equo.
4. Congedo parentale:
il comma 217 introduce modifiche significative alle regole relative al congedo parentale. A partire dal 1° gennaio 2024, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o paternità, l’indennità del congedo parentale sarà elevata all’80% della retribuzione per un periodo di 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino. Per i periodi di congedo successivi, da utilizzare fino ai 12 anni di età del bambino, l’indennità rimarrà al 30% fino al nono mese, dopodiché verrà azzerata. Tuttavia, se il congedo viene richiesto a partire dal settimo anno, l’indennità rimarrà al 30%. Inoltre, per il decimo e l’eventuale undicesimo mese, l’indennità al 30% sarà mantenuta solo se il reddito individuale del genitore è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo della pensione INPS. Queste modifiche mirano a sostenere le famiglie in modo più efficace durante i primi anni di vita del bambino.
5. Fondo dote famiglia:
a sostegno della genitorialità e delle attività sportive e ricreative svolte in periodi extrascolastici, i commi da 270 a 272 istituiscono il Fondo Dote per la famiglia, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2025. Questo fondo è destinato a fornire contributi alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), secondo il D.Lgs. 39/2021, e agli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), come previsto dal D.Lgs. 117/2017. Tali enti devono erogare attività sportive per minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni.
Il contributo:
- è riconosciuto alle famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro, offrendo un parziale ristoro delle spese per la pratica sportiva.
- è alternativo ad altri benefici, contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per le stesse prestazioni.
La definizione delle modalità attuative sarà stabilita tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, in collaborazione con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
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